VisureCome.it è un servizio di proprietà di Xero Lavoro Srl, distributore Ufficiale InfoCamere (Contratti Stipulati con Repertori N. 136/2024 e N. 137/2024). Servizio privato autorizzato.
L’atto costitutivo e lo statuto societario rappresentano le fondamenta giuridiche di ogni ente o società. In essi sono contenute le regole che disciplinano la struttura, il funzionamento e gli obiettivi dell’organizzazione. La loro corretta redazione e il costante aggiornamento sono fondamentali non solo per rispettare la normativa vigente, ma anche per garantire trasparenza e legittimità ai rapporti tra soci, amministratori e terzi.
In questo articolo vedremo quando è obbligatorio aggiornare questi documenti, come procedere correttamente e quali sono le eventuali sanzioni previste in caso di inadempienza.
L’ingresso di nuovi soci, l’uscita di membri o la modifica delle quote di partecipazione richiedono spesso un aggiornamento formale dell’atto costitutivo e dello statuto, soprattutto quando influiscono sulla governance societaria o sul capitale.
Cambiamenti nella struttura amministrativa (es. passaggio da amministratore unico a consiglio di amministrazione) o aumenti/riduzioni del capitale sociale impongono una modifica statutaria, da formalizzare e depositare nei termini di legge.
La legge può imporre aggiornamenti statutari, come avvenuto per gli Enti del Terzo Settore (ETS) con il D.Lgs. 117/2017. In tali casi, le società o enti devono conformarsi entro le scadenze stabilite, pena l’invalidità di alcune agevolazioni o l’impossibilità di iscriversi a registri specifici.
Le modifiche all’atto costitutivo o allo statuto devono essere deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci, convocata nel rispetto delle modalità previste dallo statuto vigente.
Il notaio redige il verbale dell’assemblea e inserisce le nuove clausole statutarie. Il documento viene sottoscritto dai presenti e firmato digitalmente.
Il verbale notarile e la copia aggiornata dello statuto devono essere depositati presso il Registro delle Imprese competente entro i termini previsti, affinché la modifica diventi efficace verso terzi.
Secondo l’art. 2436 c.c., le modifiche devono essere depositate entro 30 giorni dalla data dell’atto. In caso contrario, il documento può non essere opponibile ai terzi e l’ente può incorrere in sanzioni amministrative.
Il mancato deposito delle modifiche può comportare:
Per le S.p.A. e S.r.l., ogni modifica deve essere verbalizzata da un notaio e depositata al Registro delle Imprese. Le norme di riferimento sono principalmente l’art. 2436 c.c. (per le S.p.A.) e l’art. 2480 c.c. (per le S.r.l.).
In questi casi, le modifiche possono essere più snelle, ma devono comunque essere comunicate al Registro delle Imprese, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Gli ETS devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Per alcune categorie, la scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2024.
È possibile richiedere una copia conforme al notaio che ha redatto l’ultimo atto modificativo.
Tramite il portale del Registro delle Imprese è possibile consultare e scaricare i documenti aggiornati pagando un diritto di segreteria.
Esistono piattaforme che permettono di ottenere in pochi minuti una copia aggiornata dell’atto costitutivo o dello statuto societario, completa e valida legalmente.
👉 Hai bisogno di una copia aggiornata del tuo atto costitutivo o statuto societario? Richiedila subito online in pochi minuti!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.