Assumere un cittadino straniero non e’ una pratica sola: e’ un percorso che cambia completamente a seconda di dove si trova la persona e di quale titolo di soggiorno ha gia’. Molti datori di lavoro si bloccano proprio qui, perche’ partono dalla domanda sbagliata.
Questa pagina mette in ordine i tre casi possibili e indica, per ciascuno, cosa serve davvero. Le pratiche di immigrazione connesse al rapporto di lavoro rientrano nelle competenze del consulente del lavoro: nel nostro studio le seguiamo direttamente, senza passare da terzi.
Questa e’ la situazione piu’ complessa. Il lavoratore non puo’ entrare in Italia per lavorare senza un titolo che lo autorizzi. Il datore di lavoro deve chiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) della Prefettura, e nella maggior parte dei casi puo’ farlo solo dentro le quote del decreto flussi, cioe’ in una finestra temporale fissata dal Governo e con un numero chiuso di ingressi.
Approfondimenti: come funziona il decreto flussi la domanda di nulla osta al lavoro
E’ il caso piu’ semplice, e anche il piu’ frequente. Se il permesso di soggiorno consente l’attivita’ lavorativa (per esempio permesso per lavoro subordinato, per motivi familiari, per protezione, permesso UE per soggiornanti di lungo periodo), l’assunzione si fa con la normale comunicazione obbligatoria di assunzione, come per un lavoratore italiano. Non serve un nuovo nulla osta.
Attenzione: non tutti i permessi consentono di lavorare, e alcuni lo consentono solo in parte o solo per un certo numero di ore. La verifica del titolo va fatta prima della firma del contratto: e’ il punto in cui si concentra il rischio sanzionatorio per il datore di lavoro.
Per esempio un permesso per studio, o per tirocinio. In diversi casi e’ possibile convertirlo in permesso per lavoro subordinato, ma la conversione ha regole e a volte quote proprie. E’ una pratica a se’, da impostare prima di programmare l’assunzione.
Sul piano penale (art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998): chi occupa alle proprie dipendenze un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato nei termini, revocato o annullato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l’ammenda di 5.000 euro per ciascun lavoratore impiegato.
Le pene sono aumentate da un terzo alla meta’ se i lavoratori occupati sono piu’ di tre, se sono minori in eta’ non lavorativa, oppure se sono sottoposti alle condizioni di particolare sfruttamento previste dall’art. 603-bis del codice penale. Con la condanna il giudice applica anche la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore.
Attenzione a come si legge la norma: la reclusione non si moltiplica per il numero dei lavoratori. Cio’ che si moltiplica e’ l’ammenda, che e’ fissata in 5.000 euro per ogni lavoratore. Il numero dei lavoratori rileva sulla pena detentiva solo come aggravante, e solo oltre i tre: in quel caso la forbice edittale sale, non si somma.
Sul piano amministrativo si aggiunge la cosiddetta maxi-sanzione per lavoro sommerso, dovuta per ciascun lavoratore e graduata sui giorni di impiego irregolare: da 1.950 a 11.700 euro fino a 30 giorni, da 3.900 a 23.400 euro da 31 a 60 giorni, da 7.800 a 46.800 euro oltre i 60 giorni. Gli importi sono ulteriormente maggiorati quando il lavoratore e’ straniero privo di permesso o minore, e crescono ancora in caso di recidiva nel triennio.
Puo’ inoltre essere adottato il provvedimento di sospensione dell’attivita’ imprenditoriale quando i lavoratori irregolari sono pari o superiori al 10 per cento dei presenti sul luogo di lavoro. Durante la sospensione l’impresa non puo’ contrattare con la pubblica amministrazione e il provvedimento viene comunicato all’ANAC.
A questo si affiancano il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali evasi con le relative sanzioni civili, e le conseguenze sull’accesso alle future domande di ingresso.
Questo e’ il motivo per cui la verifica preventiva del titolo di soggiorno non e’ una formalita’: e’ la parte piu’ importante di tutta la pratica, e va fatta prima della firma del contratto.
Quando l’assunzione passa dallo Sportello Unico, datore di lavoro e lavoratore firmano il contratto di soggiorno per lavoro, con cui il datore garantisce una sistemazione alloggiativa idonea e si impegna alle spese di rientro. E’ un obbligo del datore, non del lavoratore.
Contratto di soggiorno: gli obblighi del datore
Se il lavoratore e’ altamente qualificato, esiste un canale dedicato che non passa dalle quote del decreto flussi: la Carta Blu UE. Per le aziende che assumono tecnici, ingegneri, informatici e figure specialistiche e’ quasi sempre la strada giusta, e la piu’ rapida.
Se non ha sottomano la visura della sua azienda puo’ scaricarla subito qui:
DPCM 2 ottobre 2025 (Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2025): quote programmate per il triennio, 497.550 ingressi complessivi, di cui 164.850 nel 2026, 165.850 nel 2027 e 166.850 nel 2028. Le domande si presentano dal portale ALI del Ministero dell’Interno.
I click day del 2026 si sono gia’ svolti fra gennaio e febbraio 2026. La prossima finestra utile e’ quella del 2027: le quote sono gia’ stanziate, le date vengono fissate con circolare. Chi deve assumere dall’estero conviene che prepari la pratica adesso.
Il D.lgs. 16 aprile 2026, n. 83, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1233, ha riscritto la procedura del permesso unico: una sola domanda per soggiornare e lavorare. Le disposizioni si applicano dal 22 maggio 2026 e modificano gli articoli 4-bis, 5 e 22 del testo unico.
Le sanzioni a carico del datore di lavoro non sono state modificate: resta quanto previsto dall’art. 22, comma 12, del testo unico.
In generale si’: la ricevuta rilasciata a fronte della richiesta di rinnovo consente la prosecuzione dell’attivita’ lavorativa. Va comunque verificata la regolarita’ della richiesta e il tipo di permesso in rinnovo.9699
No. Le quote del decreto flussi riguardano l’ingresso dall’estero. Chi e’ gia’ in Italia con un permesso che consente il lavoro si assume normalmente.
Dipende dalla strada: l’assunzione di chi e’ gia’ in Italia e’ immediata; una pratica via Sportello Unico ha tempi lunghi e dipende dalla Prefettura competente.
Si’. LEXORA ha soci commercialisti e consulenti del lavoro: seguiamo l’assunzione, i cedolini e gli adempimenti successivi.
La prima verifica si fa al telefono e non costa nulla. Chiami lo 377 682 0155 oppure scriva dal modulo di contatto: le rispondiamo indicando la strada corretta per il suo caso.
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LEXORA SERVIZI PROFESSIONALI S.r.l. – studio con soci commercialisti e consulenti del lavoro. Le pratiche di immigrazione connesse al rapporto di lavoro sono seguite direttamente dallo studio. Restano escluse le materie riservate alla professione forense (ricorsi e contenzioso).
I testi sono consultabili sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo unico sull’immigrazione ha subito piu’ modifiche nel corso del 2026: si rinvia sempre al testo vigente.
Avvertenza. La normativa in materia di immigrazione e di lavoro e’ soggetta a continua evoluzione: quote, termini, requisiti e importi sono modificati periodicamente da decreti, circolari ministeriali e prassi amministrativa, e possono variare anche da una Prefettura o da una Camera di Commercio all’altra. I contenuti di questa pagina hanno finalita’ esclusivamente informativa e divulgativa, sono aggiornati alla data sotto indicata e non costituiscono parere professionale, ne’ sostituiscono l’esame del caso concreto. Nessuna decisione dovrebbe essere assunta sulla base delle sole informazioni qui pubblicate: per una valutazione vincolante e’ necessario conferire un apposito incarico professionale.
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Ultimo aggiornamento della pagina: 1 settembre 2026.