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Appalti: come verificare l’impresa appaltatrice prima di affidare i lavori

Quando affidi un lavoro o un servizio a un’impresa esterna, la legge ti chiede di verificarla prima di cominciare. E se poi l’impresa non paga i suoi dipendenti, puoi essere tu a doverlo fare. In questa guida vediamo cosa prevede la legge, quali controlli fare sull’appaltatore e quanto costano.

La guida riguarda le imprese e i datori di lavoro che danno in appalto pulizie, manutenzioni, logistica, mense, vigilanza o altri servizi. Se devi far eseguire lavori edili in casa o in condominio, leggi la guida Lavori in casa o in condominio: come verificare l’impresa edile.

Cosa chiede la legge al committente

1. Verificare l’idoneità tecnico-professionale

Se fai lavorare un’impresa o un lavoratore autonomo all’interno della tua azienda, l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 ti obbliga a verificarne l’idoneità tecnico-professionale. La legge chiede almeno il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e un’autocertificazione dell’impresa sul possesso dei requisiti. Lo stesso articolo ti chiede anche di informare l’impresa sui rischi del luogo in cui lavorerà e di coordinare con lei le misure di sicurezza.

2. Rispondere in solido per stipendi e contributi

Per l’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori. Se l’impresa non paga, i suoi dipendenti possono chiedere a te le retribuzioni e il TFR maturati durante l’appalto, e gli enti previdenziali e assicurativi i contributi e i premi dello stesso periodo. La responsabilità dura fino a due anni dalla fine dell’appalto e non copre le sanzioni civili, che restano a carico di chi non ha pagato.

Chi paga al posto dell’appaltatore può poi rivalersi su di lui. Ma se nel frattempo l’impresa è finita in liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento, o non ha più beni, quel diritto vale poco. Per questo la solidità dell’appaltatore conta quanto la sua idoneità tecnica.

Le verifiche da fare sull’appaltatore

1. Esiste ed è attiva

La visura camerale ti dice se l’impresa è iscritta e attiva, dove ha sede e da quando lavora. Un’impresa nata da pochi mesi non è per forza un problema, ma per un appalto importante è un buon motivo per chiedere referenze.

2. Fa davvero quel lavoro

Nella visura trovi l’attività dichiarata e il codice ATECO: devono corrispondere a quello che le affidi. Se l’impresa lavora sugli impianti, nella visura compaiono anche le abilitazioni previste dalla legge.

3. Chi firma può firmare

Sempre dalla visura controlli chi è il legale rappresentante e chi ha i poteri per impegnare l’impresa: il contratto deve firmarlo una di queste persone.

4. È in regola con i contributi

Chiedi il DURC, il documento unico di regolarità contributiva, che attesta la regolarità con INPS, INAIL e, per l’edilizia, Cassa Edile. Vale 120 giorni: per gli appalti lunghi va chiesto di nuovo alla scadenza.

5. Non ha protesti, pignoramenti o procedure

Il Report Negatività (9,90 € + IVA) verifica in un solo documento protesti, ipoteche giudiziali, pignoramenti e procedure concorsuali. Cosa significano e quanto restano lo spieghiamo nella guida Protesti, pregiudizievoli e procedure concorsuali.

6. È abbastanza solida per l’appalto

Per le società di capitali, che depositano il bilancio, il Report Azienda + Rating (29,90 € + IVA) mette insieme gli ultimi bilanci, il rating, il limite di credito consigliato e la verifica di protesti e pregiudizievoli. Come si legge il rating lo spieghiamo nella guida Rating aziendale: cos’è e come si legge.

Cosa controlliDocumentoCosto
Esistenza, attività, sede, chi può firmareVisura cameraleda 8,00 € + IVA
Regolarità contributivaDURClo consegna l’impresa
Protesti, pignoramenti, procedureReport Negatività9,90 € + IVA
Bilanci, rating, limite di creditoReport Azienda + Rating29,90 € + IVA
Appalti di valore elevato: rapporti bancari, notizie, recuperabilità del creditoReport Azienda Completo108,70 € + IVA

Durante l’appalto

La responsabilità solidale copre tutto il periodo dell’appalto: per i contratti lunghi un controllo fatto solo alla firma non basta. Nella pratica conviene:

  • prevedere nel contratto la consegna del DURC aggiornato a ogni scadenza;
  • chiedere la prova del pagamento di retribuzioni e contributi dei lavoratori impiegati nell’appalto, con la possibilità di sospendere i pagamenti se manca;
  • farti comunicare prima eventuali subappalti, perché la responsabilità si estende anche ai subappaltatori, e controllare anche loro;
  • ripetere il controllo su protesti e procedure ai rinnovi del contratto, o quando arrivano segnali come ritardi, cambi di soci o di amministratori.

Domande frequenti

La visura camerale sostituisce il certificato di iscrizione?

La legge parla di certificato, che di solito ti consegna l’impresa. La visura riporta le stesse informazioni e ti permette di controllarle da solo, aggiornate al giorno in cui la richiedi. Le differenze tra i due documenti le spieghiamo nella guida Visura e certificato camerale.

Vale anche se l’appaltatore è una ditta individuale?

Sì: la responsabilità solidale riguarda i lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto, qualunque sia la forma dell’impresa. Le ditte individuali e le società di persone non depositano il bilancio: per loro contano di più le verifiche su protesti e pregiudizievoli.

E se il committente è un privato?

La responsabilità solidale dell’articolo 29 riguarda il committente imprenditore o datore di lavoro. Per chi fa eseguire lavori in casa o in condominio ci sono regole diverse, che trovi nella guida come verificare l’impresa edile.

Quanto costa fare tutte le verifiche?

Per una società di capitali, visura camerale e Report Azienda + Rating costano insieme 39,90 € + IVA: poco, rispetto a quello che rischi se l’appaltatore non paga i suoi dipendenti.


Questa guida ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale o del lavoro. I dati dei report sono elaborati da un fornitore terzo specializzato in informazioni commerciali. I report hanno valore informativo: non sono certificati e non è garantita l’assenza di errori od omissioni delle banche dati consultate.

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